IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 2 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  come  da
ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009,  n.  69
ed in particolare i commi 3  e  4  secondo  cui  sono  individuati  i
termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3  marzo
2011, n. 90, recante il regolamento  di  individuazione  dei  termini
superiori ai novanta  giorni  per  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi di competenza del Ministero degli  affari  esteri,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Ravvisata la necessita' di definire il termine di  conclusione  del
procedimento  di  accertamento  del   possesso   della   cittadinanza
italiana, di competenza delle autorita' consolari all'estero; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2013; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi del 21 novembre 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                               Adotta: 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica  alla  tabella  allegata  al  decreto  del  Presidente   del
             Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 90 
 
  1.  All'allegato  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 3 marzo 2011, n. 90, alla fine della tabella, e' inserito il
seguente procedimento: 
Direzione Generale per gli italiani all'estero 
    
 
 ==================================================================
 |              |           |       |               |   Unita'    |
 |              |Riferimenti|       |               |organizzativa|
 | Procedimento | Normativi |Termine|     Note      |responsabile |
 +==============+===========+=======+===============+=============+
 |              |           |       |Procedimento   |             |
 |              |           |       |conseguente a  |             |
 |              |           |       |istanze,       |             |
 |              |           |       |richiedenti    |             |
 |Accertamento  |           |       |complesse      |             |
 |del possesso  |           |       |istruttorie    |             |
 |della         |           |       |legate alla    |             |
 |cittadinanza  |           |       |verifica della |             |
 |italiana e    |           |       |documentazione |             |
 |rilascio della|           |       |prodotta sia da|             |
 |relativa      |           |       |Autorita'      |             |
 |certificazione|Codice     |       |amministrative |             |
 |per tutti i   |civile di  |       |italiane sia da|             |
 |casi di       |cui al RD  |       |analoghe       |             |
 |acquisto della|25 giugno  |       |istituzioni di |             |
 |cittadinanza  |1865, n.   |       |Stati esteri,  |             |
 |italiana, ivi |2358; Legge|       |la cui         |             |
 |incluso quello|13 giugno  |       |completezza e' |             |
 |della         |1912, n.   |       |alla base del  |             |
 |trasmissione  |555; Legge |       |prosieguo del  |             |
 |iure sanguinis|5 febbraio |       |procedimento   |Uffici       |
 |della stessa. |1992, n. 91|730 gg |amministrativo.|consolari    |
 +--------------+-----------+-------+---------------+-------------+
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 17 gennaio 2014 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 
 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                               Bonino 
 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                        e la semplificazione 
                               D'Alia 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2014, n. 695 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il testo dell'articolo  17,  comma  3  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 e' il seguente: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              Il testo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e'  il
          seguente: 
              "Art. 2. Conclusione del procedimento. 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante  l'adozione  di  un  provvedimento  espresso.   Se
          ravvisano la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
              9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
          figure  apicali  dell'amministrazione,  il   soggetto   cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
          sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in
          caso di ritardo, comunica senza indugio il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
              9-ter.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.". 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  3
          marzo  2011,  n.  90  (Regolamento  di  individuazione  dei
          termini superiori ai novanta giorni per la conclusione  dei
          procedimenti amministrativi  di  competenza  del  Ministero
          degli affari esteri, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  4,
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come   modificato
          dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2011, n. 144. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per  i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri 3 marzo 2011, n. 90, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              La legge 5 febbraio 1992,  n.  91  (Nuove  norme  sulla
          cittadinanza) e' stata pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
          del 15 febbraio 1992, n. 38.